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Cosa rischia il ciclista che fa gestacci o va in bicicletta in stato di alterazione?
1000 battute di diritto

Cosa rischia il ciclista che fa gestacci o va in bicicletta in stato di alterazione?

Antonio ama andare in bici. Quando ha deciso di trasferirsi a Monaco ha voluto rinunciare alla macchina, per vari motivi: i parcheggi sono rari e la maggior parte a pagamento, il traffico – specialmente nelle ore di punta – intenso e per andare da una punta all’altra della città occorre quasi un’ora, per non parlare, infine, dei costi di mantenimento di una vettura, troppo alti oramai.

Purtroppo, un po’ per il suo temperamento acceso e un po’ perché andava di fretta, Antonio nel giro di una settimana ha accumulato alcune brutte esperienze viaggiando proprio in bici. A un camionista, che in un incrocio voltando a destra con il suo TIR, non avendolo visto nello specchietto retrovisore, lo stava investendo, ha rivolto un gestaccio (come a dire: ma sei scemo?!). Poi ha rincarato la dose e in un tono molto forte lo ha mandato a quel paese. Più tardi, dopo essere uscito da un bar, Antonio, mentre pedalava, ha organizzato la sua cena al cellulare, telefonando contemporaneamente tramite WhatsApp con tre suoi amici. E, come se non bastasse, dopo la cena è tornato in bici “leggermente ubriaco”, dopo aver bevuto due litri di birra. “Ma cosa vuoi che sia”, mormora Antonio a un suo amico, convinto che la guida in stato di ebrezza può essere reato soltanto per chi va in giro in automobile

Ecco, anche chi va in bici deve assolutamente rispettare il Codice della strada e il Codice penale. Fare “gestacci”, offendere e inveire può essere un reato (art. 185 c. p.). L’insulto (in ted.: Beleidigung) può essere punito con una sanzione pecuniaria fino ad arrivare a una pena massima di un anno di reclusione. Anche l’uso del cellulare è un tabù per chi va in bici: distrae dalla guida e il ciclista appoggia soltanto una mano sul manubrio. Il catalogo delle multe (in ted.: Bußgeldkatalog) prevede infatti una multa di 55 euro. E, infine, attenzione a credere che il reato di guida in stato di ebbrezza, con le relative sanzioni, scatti soltanto alla guida di un’automobile: non è così! Difatti anche chi si mette alla guida di una bici ubriaco rischia le sanzioni previste dal codice penale (art. 316 ss.). La guida in stato di ebbrezza in bicicletta può portare a conseguenze molto gravi qualora il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,6 grammi per litro (ritiro della patente, procedura penale e sanzione pecuniaria). Ma anche al di sotto della soglia di 1,6 g/l (a partire da 0,3 g/l) la guida in stato di ebrezza in bici viene considerata un’infrazione se il ciclista è visibilmente insicuro (barcolla, non riesce a mantenere l’equilibrio con la bici ecc.). Anche in questi casi bisogna fare i conti con gravi conseguenze: 2 punti al registro di Flensburg e una multa di diverse centinaia di euro.

 

Alessandro Bellardita, giudice

 

Per questi e altri problemi giuridici relativi al mondo del lavoro, della famiglia, al sistema sociale e alle istituzioni tedesche, all’automobile e la patente, potete scrivere al giudice Alessandro Bellardita all'indirizzo email info@italia-qui.com. La risposta verrà pubblicata nella rubrica 1000 battute di diritto.

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